Statuto


Art. 1 Costituzione

La Fondazione è denominata "Fondazione Giacomo Puccini", con sede in Lucca. La Fondazione, costituita il 19.11.1973, è stata iscritta al n. 112 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Lucca.

La Fondazione non ha scopo di lucro. La denominazione della "Fondazione Giacomo Puccini" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede in Lucca, attualmente in Casermetta San Colombano, Baluardo San Colombano. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Lucca potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia, sia all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonchè di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 Scopi

La Fondazione, che ha per scopo la tutela, conservazione, gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale pucciniano, sia di proprietà che alla stessa affidato in uso o comodato, patrimonio di utilità collettiva e riconosciuto come bene culturale ai sensi del  D. Lgs. 22/1/04 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", persegue esclusivamente finalità di  promozione della cultura e dell'arte musicale. Per la realizzazione degli scopi la Fondazione potrà operare nell'informazione, formazione, promozione generale di attività di ricerca, realizzazione di manifestazioni culturali, divulgative e di spettacolo, legate a Giacomo Puccini e alla tradizione musicale lucchese, intervenendo in particolare negli ambiti della ricerca scientifica, della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio pucciniano, dell'informazione, formazione ed educazione musicali.

A tali fini la Fondazione può svolgere tutte le attività connesse alla progettazione, organizzazione, gestione, produzione, diffusione e coordinamento delle iniziative suddette, sia direttamente che indirettamente, collaborando con Amministrazioni pubbliche, Enti ed imprese di natura pubblica e privata, Università, Istituti superiori di studi musicali, altre Fondazioni ed organismi di qualsiasi natura, italiani ed esteri, ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.

La Fondazione può svolgere anche tutte le altre attività direttamente connesse o accessorie a quelle specificatamente statutarie in quanto integrative delle stesse e dirette al conseguimento ed attuazione dei suoi scopi.

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell'arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

- erogare premi e borse di studio;

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);

- organizzare spettacoli, concerti e stagioni concertistiche.

E' vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse e/o correlate, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Art. 5 Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dal controvalore dei conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sono destinate ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

- da ogni altra entrata destinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio.

Art. 7 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

- dai contributi da chiunque ricevuti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta secondo i principi previsti dalla migliore dottrina in materia di enti senza fine di lucro.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonchè di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;

- Fondatori e Partecipanti.

Art. 10 Fondatore promotore e Fondatori

E' Fondatore promotore il Comune di Lucca.

Il Fondatore promotore può, previa modifica del presente Statuto da redigere in forma di atto pubblico, conferire la qualifica di Fondatore a tutti coloro che contribuiscano in maniera rilevante all'incremento del fondo di dotazione o del fondo di gestione.

In considerazione degli apporti già effettuati è considerato Fondatore la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per la concessione in comodato della casa natale di Puccini in Lucca e del suo contenuto.

Art. 11 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche che possiedano specifiche professionalità nei settori di attività della Fondazione e le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 12 Prerogative dei Partecipanti

La qualifica di Partecipante, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, ad accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonchè partecipare alle iniziative dell'Ente nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante dà diritto a partecipare all'Assemblea dei partecipanti, organo consultivo che viene convocato d'iniziativa dal Presidente almeno una volta l'anno per esprimere un parere non vincolante sul bilancio consuntivo. Le modalità di formazione e funzionamento dell'Assemblea dei partecipanti sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Partecipazioni reciproche con l'estero

Possono essere nominati Partecipanti, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche nonchè gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

Art. 14 Possibilità di recesso

I Partecipanti possono recedere in qualsiasi momento, fermo restando l'adempimento degli impegni assunti per l'esercizio in corso al momento del recesso, nonchè per l'esercizio successivo, qualora il recesso avvenga dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 15 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione

- il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente

- l'Organo di Revisione

Art. 16 Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 9 (nove)

La sua composizione sarà la seguente:

a) 2 designati dal Fondatore Promotore, di cui uno come Presidente;

b) 2 designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;

c) 1 designato dalla C.C.I.A.A. di Lucca;

d) 1 designato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca;

e) 1 designato dall'Associazione Lucchesi nel Mondo.

f) 1 designato dalla Arcidiocesi di Lucca.

g) 1 designato dalla Provincia di Lucca.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha designati prima della scadenza del mandato. I mandati dei Consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il mandato del Consiglio di amministrazione cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno solare di mandato ed in tale sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo nel rispetto delle modalità di designazione di cui al presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;

2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonchè sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;

3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Partecipanti e procedere alla relativa nomina;

4) individuare le aree di attività della Fondazione:

5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a enti, associazioni o società di capitali;

6) nominare, se del caso, il Direttore della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico e relativo compenso;

7) nominare l'Organo di Revisione di cui al successivo articolo 20;

8) nominare i componenti del Comitato Scientifico, determinandone con regolamento compiti, funzioni, durata ed eventuali compensi;

9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri ed in ogni caso di tutti i designati dal fondatore promotore, le modifiche dallo statuto;

10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

11) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri ed in ogni caso di tutti i designati dal fondatore promotore, lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto;

12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto;

13) nominare il Presidente ai sensi del successivo art. 18;

14) nominare al suo interno, se ritenuto necessario, un Vice-presidente; fino a quando la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sarà proprietaria della Casa natale e ne affiderà la gestione alla Fondazione Giacomo Puccini, il Vice-presidente è nominato su indicazione vincolante della predetta Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

La qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 17 Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabile che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purchè sia presente almeno uno dei membri designati dal Fondatore Promotore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi in forma libera; in caso di nomina del Direttore lo stesso assume le funzioni di segretario.

Art. 18 Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato tra i suoi membri dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del fondatore promotore e assume di diritto la presidenza dell'organo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al od ai Vice Presidenti, i quali, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli inoltre, in accordo con il Direttore, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;

Art. 19 Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, durata dell'incarico e relativo compenso.

Il Direttore è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Direttore:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonchè agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 Organo di  Revisione

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili; fino a quanto la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sarà proprietaria della Casa natale e ne affiderà la gestione alla Fondazione Giacomo Puccini, il revisore è nominato su indicazione vincolante della predetta Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore resta in carica 4 anni e può essere riconfermato

Art. 21 Regolamenti Interni

Il Consiglio di Amministrazione può adottare uno o più regolamenti interni allo scopo di disciplinare i propri lavori, le competenze e le attività amministrative e gestionali nell'ambito delle norme statutarie e il funzionamento di eventuali gruppi di lavoro.

Art. 22 Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Lucca al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti entro trenta giorni dal ricevimento della nomina dell'arbitro dalla parte che chiama l'arbitrato.

Gli arbitri procederanno in via rituale secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

La sede dell'arbitrato sarà Lucca.

Art. 23 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Fondatore Promotore (Comune di Lucca), con vincolo di destinazione per il proseguimento degli scopi della cessata fondazione od ad altri enti senza scopo di lucro aventi analoghe finalità, previo parere vincolante del Fondatore Promotore.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, con il parere vincolante del Fondatore Promotore, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri soggetti senza fine di lucro che perseguono gli stessi fini, anche per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 24 Norme transitorie

Con l'approvazione delle modifiche statutarie gli organi in carica decadono automaticamente e dovranno essere ricostituiti secondo le nuove disposizioni.

Per l'anno 2013 non è dovuta nessuna quota di contribuzione da parte dei partecipanti sotto elencati che vengono quindi iscritti d'ufficio nell'elenco salvo loro esplicita rinuncia:

- Comune di Viareggio;

- Comune di Pescaglia;

- Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Lucca;

- Teatro del Giglio;

- Istituto musicale "L. Boccherini";

- Centro studi Giacomo Puccini.

Per il secondo anno di attività della Fondazione la quota a carico dei Partecipanti è fissata in euro 1.000 (mille).

Il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato ad apportare al presente statuto tutte le modifiche formali che dovessero essere richieste dall'autorità di vigilanza.

All'atto dell'approvazione delle modifiche statutarie i componenti del Consiglio Generale decadono automaticamente, salvo rimanere in carica per il tempo necessario alla designazione da parte degli aventi diritto e, sulla base delle stesse, alla successiva nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione come disciplinato dal nuovo Statuto. Le designazioni dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta effettuata dal Presidente pro-tempore che si attiverà per concludere rapidamente l'iter di insediamento.

Registrato a Lucca l' 11 marzo 2013 al n. 1096/1t