FONDAZIONE GIACOMO PUCCINI
LUCCA
(allegato alla delibera consiliare n. 92 del 10.7.2003)
Art. 1
Denominazione e sede
Per iniziativa del Consiglio Comunale di Lucca, con atto n. 447 del 25.9.1972, è costituita una Fondazione denominata "Fondazione Giacomo Puccini" con sede permanente a Lucca, Baluardo S. Colombano n.1, Casermetta S. Colombano.
La Fondazione è giuridicamente riconosciuta, in virtù del Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 13.2.1976, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 10.4.1976
Art. 2
Scopo
La Fondazione ha per scopo la promozione generale di attività di ricerca, di manifestazioni culturali, divulgative e di spettacolo, legate a Giacomo Puccini e alla tradizione musicale lucchese, intervenendo in particolare negli ambiti della ricerca scientifica, della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale pucciniano, della informazione, formazione ed educazione musicali.
A tali fini la Fondazione può svolgere tutte le attività connesse alla progettazione, organizzazione, gestione, produzione, diffusione delle iniziative suddette, sia direttamente che indirettamente, collaborando con Amministrazioni pubbliche, Enti ed imprese di natura pubblica e privata, Università, Istituti superiori di studi musicali, altre Fondazioni ed organismi di qualsiasi natura, italiani ed esteri, ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.
La Fondazione si fa promotrice della valorizzazione della Casa Natale in Lucca; cura la conduzione e la gestione del Museo Casa Natale Giacomo Puccini e del patrimonio - attuale e futuro - ivi conservato, promuovendone l'arricchimento, la fruizione, ed il collegamento con altre realtà affini italiane ed estere, nel rispetto delle direttive del Ministero dei beni e delle attività culturali.
La Fondazione non persegue fini di lucro.
La Fondazione può comunque svolgere attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità degli scopi istituzionali, destinando comunque gli utili agli scopi istituzionali della Fondazione.
Art. 3
Patrimonio e Fondo di gestione
Il patrimonio della Fondazione, oltre che dal fondo di dotazione iniziale di Euro 10.329,14 (L. 20 milioni) deliberato dal Consiglio Comunale di Lucca, è costituito dai beni mobili ed immobili di cui all'elenco allegato al presente Statuto sotto la lettera A, nonchè da ogni altro bene mobile o immobile acquisito dalla Fondazione a qualsiasi titolo.
I finanziamenti ed i contributi che siano disposti in favore della Fondazione, non costituiscono incremento di patrimonio della stessa, qualora il Consiglio Generale non disponga diversamente, e vengono a far parte del Fondo di gestione. In particolare il Fondo di gestione è destinato al sostenimento delle spese correnti per il raggiungimento degli scopi dell'ente.
In caso di estinzione dell'ente il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti che svolgano attività similari con fini di pubblica utilità, individuati dal Consiglio Generale.
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 4
Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio Generale
- il Presidente
- il Comitato Esecutivo
- il Revisore dei conti
- il Comitato scientifico.
Art. 5
Il Consiglio Generale
Il Consiglio Generale Ë composto da:
1. il Sindaco di Lucca o, in caso di vacanza, chi a termini di legge ne esercita le funzioni, che è il presidente della fondazione;
2. l'Arcivescovo di Lucca
3. il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Lucca
4. il Presidente della Camera di Commercio
5. il Sindaco di Viareggio
6. il Sindaco di Pescaglia
7. il Soprintendente ai Beni Ambientali e Architettonici territorialmente competente
8. il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
9. il Presidente della Fondazione Banca del Monte
10. il Presidente del Teatro del Giglio
11. il Presidente dell'Istituzione "Istituto musicale L. Boccherini"
12. il Presidente del "Centro studi Giacomo Puccini"
13. il Direttore della Fondazione
14. il rappresentante dell'organismo istituzionale preposto alla attività di promozione turistica
15/16/17 tre membri del Consiglio comunale di Lucca, di cui uno della minoranza.
Il Consiglio Generale, oltre a quanto previsto dal successivo articolo 9, può cooptare altre persone, fino al numero massimo di cinque, che possano validamente contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione, e che siano comunque espressione delle Amministrazioni, Enti ed imprese di natura pubblica e privata, Università, Fondazioni ed Istituzioni che, per le loro finalità e/o la loro attività, possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione Puccini.
I membri del Consiglio Generale, in occasione delle adunanze dell'organo, potranno delegare eventuali sostituti. La delega viene conservata agli atti del verbale dell'adunanza.
I membri del Consiglio Generale cessano di farne parte qualora non rivestano più le funzioni istituzionali ricoperte.
Qualora gli enti ed organismi indicati al comma 1 dovessero mutare denominazione o comunque altri soggetti succedano nelle loro funzioni, i legali rappresentanti dei medesimi subentrano nel Consiglio Generale.
Art. 6
Compiti del Consiglio Generale
Il Consiglio Generale approva i seguenti atti fondamentali:
1. entro il mese di aprile il resoconto dell'attività e il bilancio consuntivo;
2. la nomina del Revisore;
3. la nomina dei membri del Comitato Scientifico;
4. la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo, diversi dal Presidente della Fondazione, tra cui un vicepresidente del Comitato stesso;
5. la nomina dei membri del Consiglio Generale, nel caso previsto dal c. 2 del precedente art. 5;
6. gli indirizzi al Comitato Esecutivo per la predisposizione delle proposte programmatiche e le direttive per la gestione delle attività;
7. le modificazioni allo Statuto;
8. ogni altra determinazione in ordine a competenze attribuite dallo Statuto.
Art. 7
Convocazioni
Il Consiglio Generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno.
Il Consiglio Generale si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando lo richiedano almeno cinque membri.
La convocazione in via ordinaria è fatta dal Presidente con invito che deve pervenire almeno otto giorni prima della data fissata, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare: in casi di urgenza la convocazione potrà avvenire per telegramma con preavviso di almeno tre giorni.
Le adunanze del Consiglio Generale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono, ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo con la presenza di non meno di 1/3 dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e i verbali del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono trascritti in separati registri e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
Art. 8
Presidente
Il Presidente della Fondazione è il Sindaco di Lucca,o in caso di vacanza,chi a termini di legge ne esercita le funzioni.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale e il Comitato Esecutivo formando l'ordine del giorno; ha la rappresentanza legale dell'Ente, cura l'esecuzione dei deliberati degli organi della fondazione.
Il Presidente propone i membri elettivi nonchè i componenti il Comitato Esecutivo e nomina il Direttore.
In caso di urgenza adotta ogni opportuno provvedimento riferendo ai competenti organi dell'ente nella prima riunione utile, dandone comunque comunicazione al Revisore.
Art. 9
Presidente onorario
Il Consiglio Generale può eleggere, su proposta motivata del Presidente, un Presidente onorario, scegliendolo tra persone che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della Fondazione o potrebbero dare un apporto fondamentale.
Il Presidente onorario è a tutti gli effetti membro del Consiglio Generale.
Art. 10
Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri, incluso il Presidente che lo convoca e lo presiede.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente e, qualora, anche quest'ultimo sia impedito, dal membro più anziano del Comitato
Il Comitato Esecutivo dura in carica fino alla delibera di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario del terzo anno di mandato. I membri che subentrino, nel corso del mandato, restano in carica fino a scadenza del mandato dell'organo.
Art. 11
Compiti del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dal presente statuto al Consiglio Generale.
Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di tre membri.
In particolare il Comitato Esecutivo, all'inizio del suo mandato, predispone un programma di iniziative ed attività avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico, predispone un bilancio preventivo e redige relazioni annuali sull'attività programmata. Il Comitato Esecutivo predispone, inoltre, la proposta di bilancio consuntivo unitamente alla relazione annuale delle attività.
Ogni qualvolta richiesto dal Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo deve predisporre ed illustrare, in quella sede, apposite relazioni sugli argomenti e le materie indicate dallo stesso Consiglio Generale.
Il Comitato Esecutivo, sentito il Direttore, può nominare un Segretario Amministrativo stabilendone funzioni, compiti e trattamento economico.
Art. 12
Direttore
Il Presidente della Fondazione nomina e determina il compenso del Direttore della Fondazione che ha la responsabilità dell'attuazione delle iniziative deliberate dagli Organi della Fondazione e della conduzione del Museo Casa Natale di Puccini.
Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.
Art. 13
Comitato scientifico
La Fondazione, per la programmazione e la verifica dell'attività culturale, si avvale di un Comitato scientifico composto da cinque membri nominati dal Consiglio Generale tra personalit‡ di riconosciuto prestigio nell'ambito della cultura musicale; due di questi membri saranno scelti in una rosa di cinque indicata dal Centro Studi Giacomo Puccini.
Art. 14
Revisore dei conti
Il Revisore dei Conti Ë nominato dal Consiglio Generale.
Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprimendo un suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi; effettua verifiche di cassa.
Il Revisore è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale dovendo costantemente riferire allo stesso circa la propria attività.
Gli interventi del Revisore sono verbalizzati in apposito registro.
Il Revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere confermato nella carica una sola volta.
Art. 15
Regolamento interno
Il Consiglio Generale può adottare un regolamento interno allo scopo di disciplinare i propri lavori, le competenze e le attività amministrative e gestionali nell'ambito delle norme statutarie, il regolamento per il funzionamento di eventuali gruppi di lavoro.
E' compito del Consiglio Generale determinare con proprio regolamento i rimborsi ed i compensi spettanti agli aventi diritto.
Art. 16
Norma finale
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.